Statuto
STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)
“Associazione dei Volontari dell’Isola Tiberina per l’Africa”, (“A.V.I.T.A.”)
Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: “A.V.I.T.A. – Associazione Volontari Isola Tiberina per l’Africa – ODV” in breve A.V.I.T.A., con sede legale nel Comune di Roma. L’organo Amministrativo potrà istituire sedi operative e/o uffici altrove.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2 – Scopi, finalità e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni deivolontari associati:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone prioritariamente ed a titolo indicativo e non esaustivo di :
a) operare nel settore della solidarietà e della cooperazione internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, alla formazione, selezione, addestramento ed impiego di personale;
b) studiare, promuovere e sostenere iniziative per la formazione di nuovi organismi che si occupino della promozione umana ed ambientale e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nell’ambito dei principi che ispirano la cooperazione nel mondo, il benessere fisico o morale della popolazione dei Paesi in via di sviluppo;
c) realizzare programmi idonei alla creazione di centri di formazione professionale sia in Italia che all’Estero, a favore dei Paesi in via di sviluppo;
d) promuovere la formazione tecnico scientifica, culturale e professionale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo favorendone, d’intesa con i Paesi interessati, la presenza delle strutture a propria disposizione sia in Italia che all’Estero;
e) promuovere, realizzare e gestire nei Paesi in via di sviluppo, programmi socio-sanitari integrati a sostegno e/o integrazione di settori carenti dei necessari servizi;
f) collaborare con altre ONG, con Enti pubblici e privati, società, con associazioni, con fondazioni in Italia e all’Estero in attività di cooperazione internazionale, di interventi di emergenza per calamità naturali o in aree conflittuali e di vocazione allo sviluppo.;
g) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte Consiglio direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’associazione potrà aderire ad Enti, associazioni, organismi privati e pubblici nazionali ed internazionali, atti a meglio conseguire
Art. 3 – Membri dell’Associazione
Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione ed in particolare tutti i soggetti in possesso di comprovate competenze mediche o infermieristiche, ovvero di esperienze in materia assistenziale o scolastico-educativo. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 4 – Criteri di ammissione dei soci
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
– l’attività esercitata;
– Ogni altro elemento richiesto Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta Consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell’associazione;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
Art. 6 – Perdita della qualifica di associato
La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Può essere escluso l’associato che:
– contravviene agli obblighi del presente statuto, di eventuali regolamenti interni e delle delibere degli organi associativi;
– previo sollecito, non versi la quota associativa nei termini stabiliti dall’associazione;
– rechi danni materiali o morali di comprovata gravità all’associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare apposita delibera da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 7 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l’eventuale Organo di Controllo;
- Il Collegio dei probiviri se nominato.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Ai componenti del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 9 – L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
Ciascun socio ha un voto. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
Per i soci minori di età, il diritto di voto viene espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’annoper l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associatine ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e quando sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statutoè necessariala presenza di almeno 3/4 degli associati, e il voto favorevole dei della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 10– Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per procedere alla loro sostituzione.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza. Il Consiglio direttivo è tenuto quindi a fare immediato ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Il Consiglio direttivo:
- nomina al suo interno un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto dell’esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell’associazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi sia in presenza, sia in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare gli esiti delle votazioni; il segretario verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente se nominato ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. In apertura di ogni riunione il Presidente nomina tra i presenti un segretario verbalizzante.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, tre giorni prima della riunione o in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’assemblea con la maggioranza dei presenti. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 12 – Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico è nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017 o per libera determinazione assembleare.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 13 – Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 14 – Collegio dei Probiviri
E’ un organo facoltativo. Se nominato dall’assemblea dura in carica tre esercizi e si compone di tre membri effettivi ed un supplente.
I probiviri possono essere scelti anche fra non soci, devono avere un’età superiore a 25 anni, possedere una indubbia moralità e specifiche conoscenze in materia giuridica. di controversia:
– tra gli organi,
– tra gli organi e i soci,
– tra i soci,
Detti arbitri, nomineranno tra loro il relativo Presidente del Collegio e quali arbitri ed amichevoli compositori del procedimento irrituale, giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di rito ed il loro lodo sarà inappellabile avendo lo stesso effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
In caso di astensione o ricusazione di un arbitro, questo verrà sostituito dal “membro supplente”.
ART. 15 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 16 – Divieto di distribuzione degli utili
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 17 –Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 18 -Bilancio di esercizio
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige la bozza di bilancio da sottoporre all’assemblea degli associati per la definitiva approvazione. L’assemblea deve essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell’articolo 13 del codice del terzo settore è predisposto utilizzando gli schemi predisposti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 19 – Bilancio sociale e informativa sociale
Ai sensi dell’art. 14 comma 2 del Cts, quando i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l’associazione provvederà a pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Cts, qualora iricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1 milione di euro l’associazione redigerà anche il bilancio sociale, che oltre ad esseredepositato nel Runts, dovrà essere pubblicato nel sito internet dell’organizzazione.
ART. 20 – Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo (se nominato), tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Il socio che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all’amministrazione deve farne richiesta scritta al Consiglio direttivo, il quale determinerà la data d’inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La consultazione può svolgersi con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività dell’associazione.
ART. 21 –Volontari
Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 22 –Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività rientrerà nei limiti di cui all’art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017.
ART. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 24 – Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme vigenti in materia di enti del terzo settore ed in particolare dalla legge n. 106/2016 e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.