Statuto
STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)
“Associazione dei Volontari dell’Isola Tiberina per l’Africa”, (“A.V.I.T.A.”)
Art. 1 Denominazione
L’ “Associazione dei Volontari dell’Isola Tiberina per l’Africa”, in sigla
“A.V.I.T.A.”, cod. fisc. 97316060587, (atto notar. E. Romano rep. 358049
racc. 14426 – reg.ta al Uff. Entrate Roma 1 il 17/9/2003), è una Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (Onlus), apolitica, apartitica ed aconfessionale di
seguito detta Associazione.
Art. 2 Durata e SedeLa durata dell’Associazione è illimitata ed ha sede in Roma via Troilo il Grande 60.
Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi
secondarie, delegazioni e uffici staccati. L’Associazione si basa su norme
organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza
amministrativa.
L’Associazione, infatti:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 3) e quelle ad esse
direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitali durante la sua esistenza a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o
regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio
dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 3 Scopo e FinalitàL’Associazione senza scopo di lucro, intende:
a) operare nel settore della solidarietà e della cooperazione internazionale a favore
dei Paesi in via di sviluppo, alla formazione, selezione, addestramento ed impiego
di personale;
b) studiare, promuovere e sostenere iniziative per la formazione di nuovi
organismi che si occupino della promozione umana ed ambientale e di ogni altra
iniziativa atta a favorire, nell’ambito dei principi che
ispirano la cooperazione nel mondo, il benessere fisico o morale
della popolazione dei Paesi in via di sviluppo;
c) realizzare programmi idonei alla creazione di centri di formazione
professionale sia in Italia che all’Estero, a favore dei Paesi in via di sviluppo;
d) promuovere la formazione tecnico scientifica, culturale e professionale dei
cittadini dei Paesi in via di sviluppo favorendone, d’intesa con i Paesi interessati,
la presenza delle strutture a propria disposizione sia in Italia che all’Estero;
e) promuovere, realizzare e gestire nei Paesi in via di sviluppo,
programmi socio-sanitari integrati a sostegno e/o integrazione di settori carenti dei
necessari servizi;f) collaborare con altre ONG, con Enti pubblici e privati, società, con
associazioni, con fondazioni in Italia e all’Estero in attività di cooperazione
internazionale, di interventi di emergenza per calamità naturali
o in aree conflittuali e di vocazione allo sviluppo.
L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa affine a quelle
sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti, concludere tutte le operazioni
contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla
realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente,
attinenti ai medesimi. È espressamente vietato svolgere attività diversa da quella
sopraccitata.
Potrà aderire ad Enti, associazioni, organismi privati e pubblici nazionali ed
internazionali, atti a meglio conseguire le finalità gli scopi della associazione
stessa.
Art. 4 - SociL’Associazione è composta da soci fondatori, soci onorari e soci effettivi.
Sono soci fondatori gli intervenuti all’atto costitutivo dell'Associazione.
Sono soci onorari le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito
particolari benemerenze nell’assistenza e nei confronti dell’Associazione.
Sono soci effettivi: le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono
le finalità dell’ente, ovvero che siano in possesso dei seguenti requisiti:
competenza medica, infermieristica, esperienza in materia assistenziale o
scolastico-educativa e versino le eventuali quote associative qualora siano
determinate dall’Assemblea e chiunque voglia essere parte attiva al
raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
Art. 5 - Soci
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi
aderenti è il Consiglio Direttivo.
Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve
lo statuto dell’organizzazione.
L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve
prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione
successiva alla data di presentazione.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno
dell’Associazione. Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione
temporanea alla vita sociale dell’organizzazione. Il numero di soci è illimitato.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
I soci hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota
associativa annuale);
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’istituzione;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
- usufruire di tutti i diritti e di tutti i servizi dell’organizzazione;- conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi
sociali;
- recedere dall’appartenenza all’organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I soci sono obbligati a:
- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell’organizzazione e procedere nei
modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.
Art. 7 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio e di conseguenza ogni diritto relativo si perde per:
a) dimissioni: le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, ed hanno effettodalla fine dell’esercizio in corso. La lettera di dimissioni è controfirmata, per
accettazione, dall’addetto alla Segreteria che aggiornerà i dati del protocollo e la
data di ricezione;
b) morosità: protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto
della quota associativa;
c) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti delconsiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni illecite o
disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta costituisca
ostacolo al buon andamento del sodalizio.
I provvedimenti b) e c) sono adottati dal Consiglio Direttivo con la
maggioranza assoluta ed avverso detti provvedimenti il socio può ricorrere al
Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla ricezione.
d) Scioglimento dell’associazione.
Provvedimenti disciplinari
A carico del socio che contravvenga ai suoi doveri sociali, e che risulti
inadempiente di qualsiasi obbligo regolamentare il Consiglio Direttivo può
adottare, per minore gravità dei fatti e sentito l’interessato, i seguenti
provvedimenti disciplinari:
a) il rimprovero verbale;
b) la censura scritta;
c) la sospensione per un periodo massimo di 90 giorni.
Detti provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo con maggioranza
relativa dei consiglieri ed avverso detti provvedimenti il socio può ricorrere al
Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione.
Art. 8 – Risorse economiche
Le risorse economiche e finanziarie delle associazioni provengono dai:
- contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione,
ecc);
- contributi dei privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- attività marginali di carattere commerciale;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da proprie iniziative;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazioni a qualsiasi
titolo.Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del
Vice-presidente.
I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio del Probiviri.
Art. 10 – Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:
- in via ordinaria, una volta all’anno;
- in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.
Il Presidente convoca l’Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la
riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma,
fax, e-mail) contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro
socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea e
di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di
associazione. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei
presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo,
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo
art. 19;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
Art. 11 – Consiglio Direttivo
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che è composto da un minimo di tre ad
un massimo di cinque membri.
Una volta ogni due mesi il Consiglio Direttivo deve riunirsi.
Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la
riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma,
fax, e-mail) contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In
questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla
convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro
venticinque giorni dalla convocazione.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito:
- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un
terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- assumere il personale;
- nominare il Vice-presidente;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo
annuali, ovvero la situazione finanziaria annuale della Onlus;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel
programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coadiuvandone
l’attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci per loro inadempienze di
cui all’art. 7;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- emanare un Regolamento interno: il Consiglio Direttivo emana un regolamento interno,
soggetto a ratifica da parte dell’Assemblea Ordinaria facente parte complementare allo
Statuto per regolamentare le specifiche attività dell’Associazione in ottemperanza anche di
norme e di regolamenti provenienti da Enti esterni cui l’Associazione è tenuta ad adeguarsi.
Il mancato rispetto delle clausole del regolamento comporta, previa notifica di messa in
mora, l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti a carico dei soci.
In caso di inadempienza di notevole gravità può essere disposta l’espulsione. Per tale
Provvedimento è necessaria la unanime approvazione del Consiglio Direttivo.Contro tali provvedimenti è consentito il ricorso ai probiviri stante la clausola arbitrale.
Art. 12 – Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri
Componenti.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in
giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono
svolte dal Vice-presidente.
Art. 13 – Vice-presidente
Il Vice-presidente supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:
- predispone la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci;
- disbriga la corrispondenza;
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- prepara lo schema del progetto di bilancio, ovvero la situazione finanziaria preventivo e
consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre;
- prepara lo schema del progetto del bilancio ovvero la situazione finanziaria, che sottopone al
Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità
dell’Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità
alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.
Art. 14 – Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due
supplenti, è eletto dell’Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del
Codice civile.
Esso agisce:
- di propria iniziativa;
- su richiesta di uno degli organi;
- oppure su segnalazione anche di un solo socio comunicata per iscritto e firmata.
Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e
distribuita a tutti i soci.
Art. 15 – Collegio dei Probiviri
In caso di controversia:
- tra gli organi;
- tra gli organi e i soci;
- tra i soci.
È necessario rivolgersi al collegio dei Probiviri formato da tre membri ed uno
supplente, eletti dall’Assemblea anche tra i non soci, di età superiore a 25 anni, ai
quali è richiesta, altresì, oltre la indubbia moralità anche specifica conoscenza
in materia giuridica.
Detti arbitri, nomineranno tra loro il relativo Presidente del Collegio e quali arbitri
amichevoli compositori del procedimento irrituale, giudicheranno “ex bono et aequo” senza
formalità di rito ed il loro lodo sarà inappellabile avendo lo stesso effetto di accordo
direttamente raggiunto tra le parti.
In caso di astensione o ricusazione di un arbitro, questo verrà sostituito dal
“membro supplente”.
Art. 16 – Durata delle cariche
Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo
scadere del quadriennio medesimo.
Art. 17 – Quota sociale
L’Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.
La quota associativa:
- è annuale;
- non frazionabile;
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
Art. 18 – Il bilancio ovvero la situazione finanziaria
Annualmente debbono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio
preventivo e consuntivo ovvero la situaizone finanziaria della Onlus da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dalla situazione finanziaria devono risultare i beni, i contributi e i lasciti
ricevuti.
Il bilancio ovvero la situaizone finanziaria deve coincidere con l’anno solare.
Art. 19 – Modifiche allo statuto
Le proposte di modificazione allo statuto possono essere presentate all’Assemblea
da uno degli organi o da almeno cinque soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dell’Assemblea con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei due terzi (2/3) dei soci.
Art. 20 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia.
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